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A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 25635/2021)

Fino a quando la sentenza di divorzio non passa in giudicato i rapporti economici tra i coniugi sono disciplinati da quanto stabilito in sede di separazione.

Di fatto, l’assegno di divorzio, che trae la sua origine da un nuovo status delle parti che comporta l’estinzione del rapporto coniugale, ha efficacia costitutiva che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che risolve il vincolo coniugale.

Ecco quindi spiegato il motivo per cui i provvedimenti emessi in sede di separazione continuano a regolare i rapporti tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Ai fini dell’accertamento della inadeguatezza dei mezzi o dell’incapacità del coniuge richiedente l’assegno di procurarseli da solo, rileva la valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, senza dimenticare il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio personale e familiare, la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto.

In merito alla mancata valorizzazione dell’accordo patrimoniale delle parti intervenuto in sede di separazione, la Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato la diversa natura, struttura e finalità dell’assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione e di quello di divorzio.

Ragion per cui, l’assetto economico della separazione è solo un indice di riferimento nei limiti in cui è utile per fornire elementi in più di valutazione.