La Cassazione affronta l’ipotesi in cui il danno non patrimoniale sia risarcibile a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato.
Con l’ordinanza n. 21621/2021 la Cassazione ha stabilito che i vicini di casa possono essere condannati al pagamento del danno non patrimoniale per immissioni acustiche moleste anche in assenza del danno biologico.
Ciò in quanto i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c. non devono essere necessariamente di natura tecnica.
Inoltre, l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, qualora siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.
La suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha chiarito la questione nell’ambito in una vicenda riguardante la cessazione delle immissioni acustiche lamentate da alcuni vicini a causa della presenza, nel fondo confinante, di numerosi animali (galli, galline, cani, tortore).