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Per il Giudice di Pace di Palermo l’unica modalità per contestare i dati della scatola nera è quella di provarne il malfunzionamento o la manomissione (sentenza n. 2611/2021)

Con riferimento all’articolo 145 bis del Codice delle assicurazioni private il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 11-12 ottobre 2021, n. 2611 ha riconosciuto efficacia probatoria e gli estratti della scatola nera in relazione alla tipologia di rilevamento, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere costituito non solo dai tratti di percorrenza del veicolo bensì anche dal crash, stante la consistente entità.

Secondo il Giudice l’unica modalità per controbattere ai dati della scatola nera è quella di provarne il malfunzionamento o la manomissione.

Sempre secondo il Giudice se il dispositivo satellitare appare correttamente funzionante e attendibile nel misurare spazi e tempi di percorrenza e non viene fornita prova contraria la prova deve ritenersi raggiunta.

A nulla valgono le parole del testimone che afferma di aver assistito all’incidente, se tale testimonianza resta priva di ulteriori riscontri tra loro convergenti apparendo così insufficiente a suffragare il verificarsi del sinistro come descritto dal conducente.

A nulla sono valse le doglianze della Compagnia di Assicurazione che aveva contestato il fatto che dalle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo non era emerso alcun rilevamento di eventi “crash” il giorno dell’incidente e neppure il dispositivo aveva registrato la presenza dell’autovettura nella strada dove questo era avvenuto o in vie limitrofe.